Cessione di Partecipazioni con imposta del 12,50% : ultima data 31 dicembre 2011

Se la vendita viene perfezionata nel 2012 l’aliquota passa al 20%, anche se sono stati percepiti acconti nel 2011.

 

La decorrenza delle nuove norme sulla tassazione dei redditi diversi di natura finanziaria deve essere attentamente valutata nei casi in cui si intenda procedere, entro la fine dell’anno solare 2011, acessioni di partecipazioni non qualificate.
La questione nasce dalla formulazione dell’art. 2, comma 9, del DL 138/2011, secondo cui la nuova aliquota del 20% (in luogo di quella – attualmente vigente – del 12,50%) si applica “ai redditi diversi realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2012”.

Visto che per il capital gain vale il criterio del realizzo, appare opportuno evidenziare brevemente quanto a suo tempo precisato dal Ministero delle Finanze nella circolare 24 giugno 1998 n. 165: secondo la circolare le plusvalenze si intendono realizzate “nel momento in cui si perfeziona la cessione a titolo oneroso delle partecipazioni, titoli e diritti piuttosto che nel diverso momento in cui viene liquidato il corrispettivo della cessione. La percezione del corrispettivo, infatti, può verificarsi, in tutto o in parte, sia prima che dopo il prima accennato trasferimento, come accade nei casi di pagamento in acconto ovvero delle dilazioni di pagamento”.

Occorrerebbe, quindi attuare una separazione tra:

–         il momento di realizzo della plusvalenza (che serve a determinare in che regime impositivo si situa l’operazione);

–          il momento in cui il reddito è assoggettato ad imposta (che cade comunque all’atto del pagamento del corrispettivo, valendo pur sempre il principio di cassa).

Trasferendo tali principi nell’attuale contesto, se ne deduce che:
– se la cessione è effettuata entro il 31 dicembre 2011, la plusvalenza sconta l’imposta sostitutiva del 12,50%;
– se, invece, la cessione è effettuata a decorrere dal 1° gennaio 2012, la plusvalenza sconta l’imposta sostitutiva nella misura più gravosa del 20%.

Infine è necessario considerare il principio contenuto nell’art. 68, comma 7, lett. f) del TUIR, ai sensi del quale “nei casi di dilazione o rateazione del pagamento del corrispettivo la plusvalenza è determinata con riferimento alla parte del costo o valore di acquisto proporzionalmente corrispondente alle somme percepite nel periodo d’imposta”.

Pertanto se l’atto di cessione viene perfezionato entro la fine del 2011, ma viene pattuito un corrispettivo rateale la parte del corrispettivo relativa al 2011 deve essere tassata nella dichiarazione relativa al 2011, mentre la restante parte rientrerà nell’UNICO2013. Inentrambe le dichiarazioni, però, tali redditi sconteranno l’aliquota del 12,50% (compresi quelli dichiarati in UNICO 2013).

Più in generale, quindi, si può affermare che, se l’atto di cessione viene perfezionato nel 2011, le plusvalenze saranno sempre assoggettate all’imposta sostitutiva del 12,50%. Cambierà solamente il periodo d’imposta in cui il reddito è tassato: nel 2011, se il corrispettivo è interamente pagato nell’anno, ovvero in parte nel 2011 e in parte nel 2012 se, per esempio, sono previste due rate, come sopra riportato.

Se l’atto viene perfezionato nel 2012, invece,  la plusvalenza sarà comunque tassata nel 2012, con aliquota del 20%; ciò vale anche se, come spesso avviene, viene previsto un pagamento parziale del corrispettivo a titolo di acconto (ad esempio, in sede di contratto preliminare) e questo pagamento avviene ancora nel 2011.

Qualora l’impostazione sin qui evidenziata trovi conferma, sembrerebbe opportuno anticipare la stipula degli atti, per evitare l’aggravio di imposta.