Nuove norme sull’ “esecutività”

Sono esclusi dalle nuove regole sull'”esecutività” gli atti di adesione che non sono preceduti dalla notifica dell’atto di accertamento. Ciò avviene nel caso dell’adesione all’invito al contraddittorio o al processo verbale di constatazione oppure nel caso di accertamento concluso a seguito dell’invito al contraddittorio emanato spontaneamente dall’agenzia delle Entrate: in tutte queste ipotesi, non entrano in gioco le nuove norme sull'”esecutività”.

Se il contribuente, in caso di rateizzazione, non eseguirà il pagamento di una rata successiva alla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, l’ufficio provvederà all’iscrizione a ruolo delle residue somme dovute, con una sanzione del 30% elevata al doppio (60%) sull’importo dovuto a titolo di tributo. Il problema si pone in quanto la sanzione del 30% non può essere applicata in presenza di iscrizione a ruolo (così dispone l’articolo 13, comma 2, decreto legislativo 471/1997).
Se invece il contribuente ha ricevuto un atto di accertamento “esecutivo” entrano in gioco le nuove regole.

 In particolare l’atto assume una triplice valenza:

1)      di atto impositivo;

2)      di titolo esecutivo;

3)      di precetto.

 Nel caso in cui, però,  il contribuente in un primo momento presenta istanza di accertamento con adesione e poi trova l'”accordo” con il Fisco, tutte queste conseguenze non si hanno. Infatti con il pagamento della prima rata la definizione risulterà perfezionata.

Il problema si pone se il contribuente non provvede a pagare una rata successiva alla prima. In questo caso la normativa dispone il rinnovo dell’intimazione ad adempiere  per il mancato pagamento delle rate successive alla prima in seguito all’accertamento con adesione. Il versamento delle somme dovute deve avvenire entro sessanta giorni dal ricevimento della raccomandata. Si intuisce, quindi, che se il contribuente non paga una rata entro il termine di quella successiva, l’agenzia delle Entrate dovrà notificare al contribuente un atto in cui verrà richiesto il pagamento di tutto quanto ancora dovuto, con il problema della sanzione del 60% di cui si è fatto cenno prima. Questo a meno che non si intenda che la norma della manovra estiva di quest’anno (Dl 98/2011), la quale prevede l’iscrizione a ruolo delle somme ancora dovute nell’ipotesi di mancato pagamento delle rate da accertamento con adesione (con la “fantomatica” sanzione del 60%), trovi applicazione anche in questo caso. Si tornerebbe quindi a parlare di ruolo, soppresso con la norma del Dl 78/2010. Né può valere il fatto che, in base alla nota dell’agenzia delle Entrate del 30 settembre 2011, il riferimento possa andare all’istituto dell’acquiescenza (articolo 15, decreto legislativo 218/1997): infatti, l’eventuale “sopravvivenza” del ruolo deve valere sia per il mancato pagamento delle rate dell’accertamento con adesione che dell’acquiescenza.

La conclusione più coerente è che quando l’atto è “esecutivo” poi non può mai entrare in gioco il ruolo, nemmeno quando il contribuente non paga una rata (entro il termine di quella successiva) dell’accertamento con adesione o dell’acquiescenza conseguente all’atto esecutivo.