Società di comodo – estensioni

Le società che presentano dichiarazioni in perdita fiscale per tre periodi d’imposta consecutivi, che sono considerate non operative a partire dal quarto periodo d’imposta e le società che nel triennio precedente per due periodi d’imposta sono state in perdita fiscale e per uno hanno dichiarato un reddito inferiore a quello minimo previsto dalla disciplina delle società non operative, sono le due nuove categorie di contribuenti a cui sono estese le regole delle società di comodo.

La norma prevede almeno uno storico di tre periodi d’imposta rispetto a quello di applicazione, il quarto, per cui sembrerebbe ragionevole ritenere che i soggetti con un’anzianità inferiore a questo periodo non siano coinvolti dalle nuove disposizioni, fermo restando la possibilità di applicare nei loro confronti la disciplina ordinaria delle società non operative.ù

Il test di operatività, se superato, non è piu’garanzia della  non applicazione della normativa sul reddito minimo delle società di comodo.

Diventa essenziale effettuare un’ulteriore test per verificare se si rientra in una delle due categorie sopra citate..

3 invece sono le categorie che sono escluse secondo la norma che definisce le società di comodo:

1) i soggetti che non vengono richiamati dalla legge, quali, ad esempio, le società semplici che non sono assoggettate alle disposizioni del reddito d’impresa

2) i soggetti esclusi direttamente dalla norma. Si tratta delle società che si trovano nel primo periodo d’imposta, di quelle che hanno un numero di soci non inferiore a 50, di quelle quotate, di quelle controllate da soggetti quotati, delle controllanti delle quotate, di quelle che si trovano in amministrazione controllata o straordinaria, delle società che nei due esercizi precedenti hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle 10 unità, di quelle fallite o in concordato preventivo, delle partecipate da enti pubblici per almeno il 20%, di quelle che hanno un valore della produzione superiore al totale attivo di stato patrimoniale, di quelle congrue e coerenti agli studi di settore, e infine dei soggetti che, dato il tipo di attività svolta, devono costituirsi sotto forma di società di capitali;

3) i soggetti che presentano situazioni oggettive che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi, degli incrementi di rimanenze e dei proventi per superare il test di operatività. Questi possono disapplicare la norma quando si verificano due situazioni: il contribuente rientra tra quelle fattispecie previste da un provvedimento del direttore delle Entrate per cui la disapplicazione è automatica. Si tratta ad esempio delle società che detengono partecipazioni solo in società considerate non di comodo o in società comunque escluse dalla disciplina delle società di comodo; il contribuente ha richiesto e ottenuto la disapplicazione della disciplina con la presentazione di un’istanza di interpello preventivo.

Fonte: Il Sole 24 Ore – 20/10/2011