Società di comodo alla prova del reddito minimo

Significativi dubbi operativi si presentano nell’applicazione delle novità in materia di società di comodo, specie in relazione alla nuova fattispecie della società in perdita fiscale reiterata per tre esercizi. Varie sono le questioni che vanno risolte, soprattutto legate alle problematiche inerenti la determinazione del reddito minimo, la rilevanza delle cause di esclusione verificatesi nel triennio, e la determinazione dell’acconto da versare nel 2011 anticipando gli effetti del Dl 138/11.
Il reddito minimo
La società in perdita per due esercizi potrebbe produrre nel terzo anche un reddito, ma tale circostanza non assicura l’esclusione dalla declatoria di non operatività, poichè quel reddito deve essere almeno uguale a quello minimo determinato con i parametri dell’articolo 30, comma 3 della legge 724/1994. Questa verifica è alquanto impegnativa dato che applicare i parametri di redditività (1,5% per le partecipazioni, 4,75% per gli immobili diversi dagli uffici su cui si applica il 4%, 12% delle altre immobilizzazioni materiali ed immateriali) ad una impresa operativa (ancorchè in perdita) significa determinare un reddito minimo rilevante, poichè è probabile che vi sia un attivo patrimoniale di una certa entità.
Si riportano di seguito le regole proprie di determinazione del test di redditività che in parte divergono da quello di operatività.

1) I parametri nel test di redditività vanno applicati ai soli dati dell’esercizio di riferimento e non alla media triennale (test di operatività).

2)  I beni esclusi dal test di operatività per una causa di disapplicazione parziale (immobili locati ad equo canone oppure partecipazioni in società operative), non vanno inseriti nella determinazione del reddito minimo, così come i beni acquisiti in corso di anno vanno considerati non per l’intero valore bensì pro rata temporis.

 

Fonte: Il Sole 24 Ore – 18/10/2011