CEDOLARE SECCA

In arrivo la circolare delle Entrate con le ultime istruzioni per la cedolare secca. L'”ostacolo” prima del traguardo, che ne spiega la mancata emanazione finora, è il confronto fra le diverse componenti dell’amministrazione finanziaria su un gruppo di temi chiave, su cui comunque manca ora solo la decisione finale.

Tra la prossima settimana e quella successiva, quindi, vedranno la luce anche le istruzioni definitive, per affrontare i nodi lasciati aperti dal provvedimento del 7 aprile scorso.
Il tema più interessante per la platea ampia dei contribuenti riguarda le modalità per la riduzione dell’acconto Irpef di quest’anno, dal momento che la cedolare esclude il reddito da locazione dal montante dell’imposta (si veda anche «Il Sole 24 Ore» del 21 maggio). La questione interessa i titolari di contratti già in corso il 7 aprile, che dovranno comunicare l’opzione per la cedolare nelle dichiarazioni del prossimo anno ma pagano la cedolare già da ora.

Calcolare l’acconto della tassa piatta non è un problema: basta applicare il 21% (19% nel canone concordato) ai canoni previsti dal contratto, e su questa somma calcolare l’85% che va versato quest’anno con F24. La questione si complica per l’incrocio con l’acconto Irpef. Al momento, la via più sicura per il contribuente è replicare la somma dell’anno scorso, quando la cedolare non c’era e non sottraeva reddito dalla base di calcolo Irpef, e attendere il 2012 per vedersi restituire il versamento in eccesso oppure utilizzarlo in compensazione. Per evitare questa sorta di “prestito” all’Erario, è possibile abbandonare il metodo «storico» di calcolo per l’acconto e passare al «previsionale», tagliando dall’Irpef il canone di locazione e versando il 99% dell’imposta sulla somma che rimane. Oggi questa scelta espone al rischio di sanzioni se il contribuente riceve nel 2011 redditi extra oppure ha meno voci da scontare rispetto al 2010: l’intervento dell’Agenzia potrebbe superare il problema, considerando alla pari dello «storico» l’acconto calcolato con questa modalità, che permette al contribuente in buona fede di evitare il raddoppio abbondante della prima rata di cedolare.

Sono di impatto più limitato gli altri punti al centro dell’approfondimento, che puntano a definire con maggiore precisione i confini dell’applicazione della tassa piatta. La norma di riferimento (articolo 3 del Dlgs 23/2011) apre le porte della cedolare al «proprietario o titolare di diritto reale di godimento di unità immobiliari abitative locate ad uso abitativo», con l’eccezione delle locazioni «effettuate nell’esercizio di una attività d’impresa, o di arti e professioni». Anche le società semplici (o le proprietà collettive come per le portinerie dei condomini, in cui ogni condomino paga la propria quota in dichiarazione) sono però contribuenti Irpef, e potrebbero anche in questo campo essere equiparate alle persone fisiche.

Almeno in via indiretta, poi, anche gli inquilini sono interessati dai temi su cui si stanno definendo gli ultimi dettagli. Un capitolo riguarderà infatti l’adeguamento Istat del canone effettuato dai proprietari che poi hanno scelto la cedolare secca. La sostitutiva esclude infatti la possibilità di aggiustare ogni anno il canone in funzione del carovita, ed è ancora da chiarire se gli adeguamenti già effettuati vanno intesi come acquisiti o dovranno essere restituiti all’inquilino.