CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Stop al ravvedimento operoso se sono già iniziate le verifiche ispettive

Il ravvedimento operoso non è ammissibile ove siano già iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, stante quanto chiaramente disposto dall’art.13 del D.Lgs. n.472/97. Non ha, inoltre, rilievo il fatto che il versamento tardivo delle imposte – che ha dato origine alle sanzioni – sia avvenuto precedentemente. Questo è il principio enunciato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 22781, depositata il 9 novembre.