SOCIETA’

L’apporto dei soci si misura con il registro DI GAIANI

Apporti dei soci alle società senza imposta di registro. Anche la rinuncia a finanziamenti o la loro trasformazione in versamenti in conto capitale non comporta enunciazione del precedente contratto se avviene medianti atti da non registrare. Dopo la sentenza 15585/2010 della Cassazione, le società valutano le diverse modalità con cui operare interventi di ricapitalizzazione da parte dei soci.

I finanziamenti soci, spesso utilizzati nelle società a ristretta base per sostenere finanziariamente la partecipata, sono somme versate con un preciso obbligo di restituzione per la società. I versamenti in questione, sia fruttiferi che infruttiferi (in questo caso in deroga all’articolo 1815 del codice civile), sono riconducibili allo schema del mutuo e devono pertanto prevedere un puntuale termine di rimborso (scadenza predeterminata), ovvero un diritto alla restituzione da parte del socio in qualunque momento salvo un certo preavviso. I finanziamenti sono, in linea di massima, soggetti alle norme sulla raccolta del risparmio presso soci (articolo 11, decreto legislativo 385/93 e delibera Cicr 19 luglio 2005) che richiedono particolari requisiti per la loro effettuazione (previsione statutaria, partecipazione non inferiore al 2% e iscrizione nel libro soci da almeno tre mesi). Ai fini dell’imposta di registro, il contratto di finanziamento rientra tra gli atti da registrare in termine fisso con applicazione dell’aliquota del 3% (decreto 131/86), salvo lo stesso non sia redatto mediante scambio di corrispondenza, nel qual caso la registrazione (al 3%) è prevista solo «in caso d’uso» (articolo 1, lettera a, Tariffa, parte II). Se il socio-finanziatore è una società, e il finanziamento è fruttifero, l’operazione rientra in ambito Iva, seppur esente da imposta, e il contratto sarà comunque soggetto a registrazione in caso d’uso e a tassa fissa (Dpr 131/86).

I versamenti a fondo perduto o in conto capitale si configurano, invece, quando i soci, pur non procedendo a un formale aumento di capitale, decidono di sopperire al fabbisogno di capitale con nuovi conferimenti. Sono dunque importi versati senza obbligo di restituzione per la società, che vengono acquisiti in via definitiva senza vincoli di destinazione, dovendo figurare nel patrimonio netto alla voce A)7 «Altre riserve». L’effettuazione del versamento, qualora formalizzata in un verbale di assemblea ordinaria o attraverso una lettera del socio, non comporta alcuna tassazione ai fini dell’imposta di registro. La posta «versamenti in conto capitale» può essere alimentata anche da rinunce dei soci al rimborso di precedenti finanziamenti. In questi casi, i principi contabili impongono la contabilizzazione direttamente nel patrimonio netto (ed eventualmente a copertura delle perdite ivi collocate) senza invece transito nei proventi del conto economico. L’articolo 22 del Dpr 131/86 stabilisce che se in un atto sottoposto a registrazione sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati, intervenuti tra le stesse parti dell’atto che contiene l’enunciazione, l’imposta è dovuta anche sugli atti enunciati. La Corte di Cassazione, richiamando questa norma, ha sancito (sentenza 30 giugno 2010, n. 15585) l’obbligo di tassazione al 3% (quale atto enunciato) di un precedente finanziamento soci (non registrato perché verbale o perché formalizzato per corrispondenza), qualora, in un verbale di assemblea straordinaria (aumento di capitale sociale), lo stesso venga richiamato in sede di rinuncia per la copertura di perdite. Senza entrare nel merito di quanto affermato dalla Cassazione, va sottolineato che nessuna enunciazione fiscalmente rilevante si ha nel frequente caso in cui la rinuncia al credito o il suo utilizzo per una ricapitalizzazione avviene al di fuori di un verbale notarile o comunque non in atti sottoposti alla registrazione per obbligo o volontariamente (ad esempio, in un verbale di assemblea ordinaria o per corrispondenza).

Fonte: ilsole24ore del 28 ottobre 2010