UNICO SCONTA I COSTI DI VIAGGIO

UNICO 2010 DI DE STEFANI

L’Iva non detratta delle spese di vitto e alloggio, documentate da fattura, è deducibile con le regole applicabili ai costi di riferimento, se nel documento mancano i dati dei fruitori del servizio o se la fattura, rimborsata a piè di lista nel cedolino, è intestata al dipendente o all’amministratore e, comunque, non all’impresa. Sono due esempi – che possono influenzare la compilazione di Unico 2010, da inviare entro giovedì 30 settembre – e che derivano dall’intreccio della normativa dell’Iva e dei redditi sulle spese di vitto, alloggio, rappresentanza e sulle liberalità ai dipendenti. Iva non detratta Con la circolare 25/E del 2010 l’agenzia delle Entrate ha modificato l’interpretazione restrittiva della risoluzione 84/E del 2009, concedendo la deduzione (con le regole del relativo costo) all’Iva non detratta sulle prestazioni alberghiere e sulle somministrazioni di alimenti e bevande, per le quali, al posto della fattura, venga richiesto lo scontrino o la ricevuta fiscale. Secondo le Entrate, resta indeducibile, ai fini Ires e Irap, l’Iva documentata da fattura e non detratta, per scelta dell’impresa o del professionista. Tuttavia, considerando che l’articolo 19, comma 1 del Dpr 633/1972 sancisce «il diritto alla detrazione dell’imposta» e che l’imprenditore è libero di esercitarlo in base alla «convenienza economica», la fondazione studi dei consulenti del lavoro ritiene che il differente trattamento riservato alle ricevute/scontrini e alle fatture sia una «violazione del principio di uguaglianza» (circolare 9/2010). Secondo le Entrate, l’Iva non detratta è indeducibile ai fini Irap anche per le società di capitali, ma questa posizione è stata criticata, tra gli altri, da Assonime nella circolare 16 del 2009 (nota 40), poiché i soggetti Ires applicano il metodo del bilancio.

Fonte: ilsole24ore del 21 settembre 2010