ANTIRICICLAGGIO

Limiti all’utilizzo del denaro contante – Rilevanza dell’intera operazione economica (Cass. 22.6.2010 n. 15103) DI DE ANGELIS – FERIOZZI

La Corte di Cassazione, nella sentenza 22.6.2010 n. 15103, ha stabilito che il divieto di trasferire denaro contante e titoli al portatore per importi superiori, in allora, a 20 milioni di lire e senza il tramite di intermediari finanziari fa riferimento al valore dell’intera operazione economica alla quale il trasferimento è funzionale e si applica anche quando detto trasferimento si sia realizzato mediante il compimento di varie operazioni, ciascuna inferiore o pari al massimo consentito (nel medesimo senso si veda Cass. 10.4.2007 n. 8698). La citata disposizione è stata, quindi, reputata violata da un soggetto che aveva effettuato pagamenti in contanti per almeno 213 milioni e 500 mila lire, frazionando la somma, tra l’8 giugno ed il 13 luglio 1992, con una pluralità di versamenti inferiori alla soglia di 20 milioni di lire. La decisione della Suprema Corte ha applicato l’art. 1 co. 1 del DL 143/91, convertito nella L. 197/91. Tale disposizione è stata abrogata dall’art. 64 co. 1 lett. a) del DLgs. 231/2007 e sostituita dall’art. 49 co. 1 del medesimo decreto, recentemente modificato sia dal DLgs. 151/2009, che dall’art. 20 del DL 78/2010. In esito a tali modifiche appare attualmente legittimo trasferire in più soluzioni, tra soggetti privati, importi anche complessivamente pari o superiori a 5.000 euro, a condizione che il frazionamento in rate inferiori alla soglia non appaia artificioso, ma sia previsto da prassi commerciali o conseguenza di libertà contrattuale. Si tenga presente, tuttavia, che, nel caso giunto all’esame della Suprema Corte, i molteplici pagamenti inferiori alla soglia risultavano molto ravvicinati; questo modo di operare potrebbe rappresentare anche oggi una modalità di pagamento artificiosa e, quindi, irregolare.

Fonte: italiaoggi del 5 luglio 2010 p. 8