DIRITTO SOCIETARIO

Azione di responsabilità verso i creditori sociali – Termini di prescrizione (Trib. Salerno 25.5.2010) DI MEOLI

Il termine di prescrizione dell’azione di responsabilità degli amministratori nei confronti dei creditori sociali (ex art. 2394 c.c.) può decorrere dal momento, anche anteriore al fallimento, della pubblicazione del bilancio che riporti un risultato negativo consistente, tale da azzerare del tutto il capitale sociale e, dunque, da imporre l’adozione degli adempimenti di cui agli artt. 2446 e 2447 c.c. Il termine di prescrizione in questione è pari a cinque anni (art. 2949 co. 2 c.c.) e decorre dal momento in cui l’insufficienza patrimoniale – quale condizione più grave dell’insolvenza e connotata dall’eccedenza delle passività sulle attività dell’impresa – sia divenuta conoscibile dai creditori sociali. Tale principio resta fermo anche in caso di fallimento della società, che determina esclusivamente la perdita di legittimazione dei creditori sociali in favore del curatore fallimentare. In particolare, l’insufficienza patrimoniale può: – coincidere con la data di dichiarazione del fallimento, quando essa fa emergere per la prima volta il preesistente stato di eccedenza delle passività sulle attività, con decorrenza della prescrizione dalla medesima data; – manifestarsi successivamente alla sentenza dichiarativa di fallimento, emergendo nel corso della procedura fallimentare o durante le operazioni di realizzo delle poste attive, con decorrenza della prescrizione dalla data del deposito del bilancio finale di liquidazione o, con maggiore certezza, dalla data di cancellazione della società; – manifestarsi anteriormente al fallimento, con decorrenza della prescrizione dalla data di deposito del bilancio che segnala una situazione patrimoniale negativa (cfr. Cass. 25.7.2008 n. 20476).

Fonte: ilquotidianodelcommercialista del 1 luglio 2010