IRAP

Ammortamenti dei fabbricati strumentali e scorporo del valore riferito alle aree sottostanti – Dubbi applicativi DI ZANETTI – ODETTO

Ai sensi dell’art. 36 co. 7 del DL 223/2006 (conv. L. 248/2006), il costo ammor­tizzabile dei fabbricati strumentali (per natura e per destinazione) deve essere assunto al netto di quello riferibile: – alle aree occupate dalla costruzione; – alle aree che ne costituiscono pertinenze. Di regola, il costo attribuibile all’area è quantificato in misura pari al maggiore tra i seguenti due valori: – valore delle aree quale risultante dal bilancio dell’impresa relativo all’an­no di acquisizione del fab­bri­cato; – valore pari al 20% del costo complessivo del fabbricato (30% per i fabbri­cati industriali). Appare dubbio se le suddette regole si applichino anche ai fini IRAP oppure se, con riferimento al tributo regionale, rilevino in ogni caso le risultanze contabili. Secondo la circ. Agenzia delle Entrate 16.7.2009 n. 36 (§ 1.3), tenuto conto del dato letterale della norma (che fa genericamente riferimento alle "quote di ammor­ta­mento deducibili", senza specificarne l’ambito impositivo), l’indeducibilità del valore delle aree opera anche in sede di determinazione della base imponibile IRAP. Le istruzioni alla dichiarazione IRAP 2010, rimandando a quanto affermato dalla suddetta circo­lare, precisano che la quota degli ammortamenti riferibile ai terreni deve essere indicata, quale variazione in aumento, nel rigo IC49, colonna 2. Per Assonime (circ. 31.7.2009 n. 34), la quota eventualmente indeducibile da riprendere a tassazione ai fini IRAP deve essere comunque determinata secondo parametri contabili. Impostazione, questa, che sembrerebbe rafforzata dalla rilevanza del principio di inerenza "civilistico", fatta propria dalla circ. Agenzia delle Entrate 22.7.2009 n. 39. In questo modo, ad esempio, per i fabbricati "non cielo terra" nessuno scorporo sarebbe dovuto, con la conseguenza che su un fabbricato iscritto nella categoria catastale D che occupa il secondo piano di un edificio tutto l’ammortamento potrebbe essere dedotto. Inoltre, la posizione di Assonime comporta che, valendo il dato di Conto Economico determinato secondo corretti principi contabili, nessuna ripresa fiscale sarebbe dovuta per i canoni di leasing immobiliare. In questo caso, infatti, lo "scorporo" ha valenza esclusivamente tributaria, e non attiene alla rappresentazione in bilancio del bene.

Fonte: il quotidiano del commercialista del 15 maggio 2010 p. 26