ACCERTAMENTO PRESUNTIVO
Accertamento fondato sull’esistenza di differenze inventariali – Ammissibilità – Condizioni (C.T. Reg. Venezia, sez. Mestre, 29.4.2010 n. 28) DI PELLEGRINO
Con la sentenza 29.4.2010 n. 28, la C.T. Reg. Veneto ha accolto il ricorso di un contribuente che contestava la legittimità di un accertamento analitico induttivo fondato su differenze inventariali nella contabilità di magazzino (nella specie, si trattava di una società produttrice di macchinari per la lavorazione della lamiera che acquistava materie prime e semilavorati per la produzione dei beni). L’accoglimento del ricorso è avvenuto sulla base delle seguenti osservazioni: – la complessità del processo produttivo giustifica eventuali disallineamenti; – la quantità delle movimentazioni registrate e dei codici dei singoli componenti giustifica la presenza di errori; – gli errori non sono stati occultati dal contribuente, ma rettificati a fine d’anno; – il disallineamento riscontrato è di irrisorio valore percentuale rispetto al volume d’affari della società (0,1%) e al valore complessivo del magazzino (0,4%); – le differenze riscontrate non rappresentano, se compattate tra loro, beni necessari per la costruzione di un macchinario oggetto della produzione della società; – non è credibile che singole componenti tra loro svincolate possano essere state cedute senza fattura ad una clientela che acquista solo beni finiti, spesso costruiti su indicazione del committente. Dalla pronuncia può evincersi che non sempre i disallineamenti riscontrati sul valore del magazzino sono indicatori di cessioni in nero, essendo, a tal fine, necessario che le carenze inventariali siano rappresentate da beni che possono trovare una collocazione sul mercato. Tale principio, quindi, può trovare applicazione nel settore industriale-produttivo e meno nel settore del commercio.
Fonte: ilquotidianodelcommercialista del 13 maggio 2010