CONFERIMENTI D’AZIENDA

Limitazione della responsabilità ex art. 14 DLgs. 472/1997 – Applicazione ai conferitari DI ZANETTI

In caso di trasferimento di un complesso aziendale, la responsabilità patrimoniale dell’avente causa per il pagamento dell’imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell’anno in cui è avvenuto il trasferimento e nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore, trova applicazione anche quando il trasferimento viene attuato mediante un’operazione di conferimento d’azienda e non soltanto quanto si tratta di una cessione d’azienda. Ciò nonostante l’art. 14 del DLgs. 472/97 faccia esplicito riferimento soltanto a quest’ultima operazione. In tal senso si sono espresse numerose pronunce della Corte di Cassazione (cfr., tra le altre, Cass. 29.9.2006 n. 21229 e Cass. 28.9.2004 n. 19454). Per i debiti tributari che risultano dai libri contabili obbligatori dell’impresa cedente alla data del trasferimento dell’azienda, invece, la responsabilità patrimoniale del cessionario è già assicurata dall’art. 2560 c.c., il quale, essendo applicabile alla generalità dei debiti, è applicabile anche a quelli di natura tributaria.

Fonte: ilquotidianodelcommercialista del 12 maggio 2010