STUDI DI SETTORE

Scostamento minimo tra ricavi dichiarati e quelli derivanti dall’applicazione degli studi di settore – Illegittimità dell’avviso di accertamento (C.T. Prov. Bari 71/01/10) DI CARNIMEO

Con la sentenza n. 71/01/10, la C.T. Prov. Bari ha affermato che un esiguo scostamento (pari al 5,7% circa) tra i ricavi dichiarati e quelli risultanti da GE.RI.CO. non legittima l’emissione di un avviso di accertamento basato sugli studi di settore. Tale scostamento, infatti, non costituisce un’incongruenza così grave da legittimare la rettifica del reddito dichiarato ai sensi dell’art. 62-sexies del DL 331/93. La Commissione ha ritenuto, invece, priva di rilievo l’argomentazione dell’ufficio, osservando che l’antieconomicità dell’attività svolta dal ricorrente appare un argomento "metagiuridico" che non tiene conto di altri fattori, anche di carattere psicologico, che possono indurre l’imprenditore a proseguire nello svolgimento della stessa pur in assenza di adeguata remunerazione.

Fonte: ilsole24ore del 26 aprile 2010 p. 4