IVA INTRACOMUNITARIA

Modelli INTRA 12 e INTRA 13 – Approvazione DI PORTALE

Con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 16.4.2010 sono stati approvati i nuovi Modelli INTRA-12 e INTRA-13, con le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati. Si tratta dei modelli che gli enti non commerciali e gli agricoltori esonerati dovranno utilizzare, dall’1.6.2010, per dichiarare, ciascun mese, gli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti; fino al 31.5.2010 dovranno, pertanto, essere ancora utilizzati i modelli approvati con il DM 16.2.93. Il Modello INTRA-12, in particolare, deve essere utilizzato dagli enti non commerciali, non soggetti passivi, e dai produttori agricoli in regime di esonero che hanno effettuato acquisti intracomunitari di beni oltre il limite annuo di 10.000 euro (la precedente soglia, pari a 8.263,31 euro, è stata innalzata a 10.000 euro dalla legge Comunitaria per il 2008), ovvero che hanno optato per l’applicazione dell’imposta in Italia sugli acquisti intracomunitari posti in essere. Per effetto del nuovo art. 30-bis del DPR 633/1972, introdotto dal DLgs.18/2010, tali soggetti devono utilizzare il Modello INTRA-12 anche per dichiarare i beni e servizi acquistati da fornitori non residenti, se l’imposta è dovuta in Italia attraverso il sistema del reverse charge. Il Modello INTRA-13, invece, è riservato agli enti non commerciali, non soggetti passivi, che intendono effettuare acquisti intracomunitari di beni. Finché non viene raggiunta la soglia di 10.000 euro, i suddetti enti devono dichiarare, anteriormente a ciascun acquisto, sia l’ammontare del medesimo, sia l’ammontare complessivo degli acquisti effettuati nell’anno. Una volta superata la soglia, l’acquisto è soggetto a IVA in Italia, per cui diventa obbligatorio richiedere l’attribuzione della partita IVA attraverso la dichiarazione anagrafica di inizio attività (Modello AA7/10).

Fonte: ilsole24ore del 17 aprile 2010 p. 27