OPERAZIONI STRAORDINARIE

Determinazione della plusvalenza – Valore dell’avviamento accertato ai fini dell’imposta di registro – Efficacia ai fini delle imposte dirette – Condizioni (Cass. 24.3.2010 n. 7023) DI FALCONE – IORIO 

La Corte di Cassazione, nella sentenza 24.3.2010 n. 7023, ha chiarito che il valore di avviamento accertato ai fini dell’imposta di registro non vincola in maniera assoluta l’amministrazione ed il contribuente in sede di accertamento IRPEF. Pertanto, il valore accertato per l’imposta di registro non è rilevante anche ai fini IRPEF, se il contribuente prova di aver effettivamente venduto ad un prezzo inferiore. Secondo la Corte, infatti, sebbene il valore di avviamento accertato definitivamente ai fini del registro legittimi l’amministrazione a provvedere in via induttiva all’accertamento del reddito da plusvalenza patrimoniale relativa al valore di avviamento realizzato a seguito della cessione aziendale, resta a carico del contribuente l’onere di fornire la prova contraria. Quest’ultimo potrà superare la presunzione di corrispondenza tra il prezzo incassato ed il valore accertato per il registro dimostrando di avere, in concreto, venduto ad un prezzo inferiore. La prova può essere fornita anche mediante elementi indiziari. Nel caso di specie, dall’esame della documentazione contabile, i giudici hanno ritenuto integrata la prova dell’inesistenza di maggiori valori di avviamento.

Fonte: ilsole24ore del 12 aprile 2010 p. 4