OBBLIGHI CONNESSI AGLI SCAMBI INTRACOMUNITARI

Modelli INTRASTAT – Modalità e termini di presentazione – Regime transitorio (circ. Agenzia Entrate 18.3.2010 n. 14) DI SANTACROCE

La circolare in oggetto, a proposito dei Modelli INTRASTAT, chiarisce che: – i soggetti passivi tenuti a presentare i soli elenchi relativi alle prestazioni di servizi, rese o ricevute, devono osservare la periodicità trimestrale, salvo il superamento della soglia di 50.000,00 euro nel corso del primo trimestre; – per i servizi intracomunitari ricevuti, il numero e la data della fattura che il committente italiano deve indicare negli elenchi sono quelli attribuiti in sede di autofatturazione o di integrazione della fattura ricevuta; – gli elenchi riepilogativi relativi al mese di gennaio 2010 possono essere presentati, senza applicazione di sanzioni, entro il 4.5.2010; gli eventuali errori possono comunque essere regolarizzati secondo le indicazioni della circolare n. 5/E/2010. Un altro chiarimento fornito dalla circolare in oggetto riguarda l’obbligo di autofatturazione. L’art. 17 co. 2 del DPR 633/72, a seguito delle modifiche operate dal DLgs. 18/2010, prevede, con effetto dall’1.1.2010, l’obbligo di autofatturazione per tutte le operazioni, territorialmente rilevanti in Italia, poste in essere da un soggetto non residente nei confronti del cessionario/committente italiano. Tenuto conto che la Direttiva comunitaria stabilisce che l’obbligo in oggetto è tassativo per le sole prestazioni di servizi "generiche", oltre che per le cessioni di gas e di energia elettrica, mentre per tutte le altre operazioni spetta al singolo Stato membro estenderne l’applicazione, la circolare ha chiarito che, per tali operazioni, effettuate nel periodo 1.1.2010 – 19.2.2010, deve ritenersi corretto l’operato seguito dal cessionario/committente italiano che abbia proceduto all’autofatturazione, anticipando, di fatto, l’entrata in vigore del DLgs. 18/2010 (avvenuta il 20.2.2010). Se, invece, l’IVA è stata addebitata dal soggetto non residente in ottemperanza alla previgente disciplina, non occorre provvedere alle variazioni previste dall’art. 26 del DPR 633/72, ferma restando l’inapplicabilità di sanzioni e l’intangibilità della detrazione operata dal cessionario/committente.

Fonte: ilsole24ore del 19 marzo 2010, p. 35