BILANCIO
Termine di approvazione del bilancio – Rinvio del termine di approvazione a 180 giorni – Cause ed effetti del rinvio DI DE ANGELIS
Ai fini dell’approvazione del bilancio, l’assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l’anno, entro il termine stabilito dallo Statuto e comunque non superiore a 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. Nello Statuto è possibile prevedere un termine maggiore, non superiore a 180 giorni (art. 2364 co. 2 c.c.). In merito, si osserva che: – il rinvio deve essere giustificato da particolari necessità connesse alla struttura e all’oggetto della società, o, secondo parte della dottrina, anche da esigenze contingenti (ad esempio, in caso di dimissione degli amministratori in prossimità dell’approvazione del bilancio); – il consiglio di amministrazione deve riunirsi per deliberare e motivare il rinvio. Le suddette motivazioni devono essere avallate dai sindaci (se presenti) e riportate nella futura relazione sulla gestione (in caso di bilancio redatto in forma abbreviata o di società con organo amministrativo monocratico, è opportuno inserire le motivazioni del rinvio nella Nota integrativa); – la mancata motivazione del rinvio della convocazione incide sulla responsabilità degli amministratori, qualora sia fonte di danno per la società o per i soci.
Fonte: italiaoggi del 8 marzo 2010 p. 14 – 15