DIRITTO SOCIETARIO – CONTROLLO LEGALE DEI CONTI

Collegio sindacale facoltativo ed obbligatorio – Potere di denuncia di gravi irregolarità – Esclusione (Cass. 13.1.2010 n. 403) di NEGRI

I sindaci di una srl non hanno il potere di denuncia di gravi irregolarità, ex art. 2409 c.c., sia nel caso di nomina facoltativa che in quello di nomina obbligatoria. Quanto alle ipotesi in cui la nomina del collegio sindacale risulti facoltativa, tale conclusione trova fondamento sia nel dato letterale, non essendo l’art. 2409 c.c. in alcun modo richiamato nella disciplina delle srl, sia nella relazione illustrativa del DLgs. 6/2003, dove si afferma la superfluità e contraddittorietà con il sistema delle srl della previsione di forme di intervento del giudice. Quanto alle ipotesi in cui la nomina del collegio sindacale sia obbligatoria, invece, tale potere potrebbe giustificarsi in ragione del rinvio che, in tali casi, l’ultimo comma dell’art. 2477 c.c. opera alle disposizioni dettate in tema di spa (e, quindi, anche al potere di denuncia di gravi irregolarità). Questa conclusione, tuttavia, non appare condivisibile per il fatto che il giudizio di superfluità e di contraddittorietà del ricorso al procedimento di cui all’art. 2409 c.c., formulato nella relazione ministeriale, è ancorato al chiaro intento di privatizzare il controllo societario in favore dei singoli soci. Intento che trova riscontro nella disciplina dettata a tal fine, ed in particolare: – nel diritto dei soci di ottenere notizie dagli amministratori circa l’andamento degli affari sociali; – nel loro diritto di procedere all’ispezione dei libri sociali e dei documenti; – nella riconosciuta legittimazione a proporre l’azione sociale di responsabilità; – nella possibilità di ottenere in tale sede provvedimenti cautelari; – nella predisposizione di un sistema idoneo a risolvere i conflitti societari interni; – nell’attribuzione al collegio sindacale di compiti di controllo incentrati più sui profili contabili che su quelli di corretta gestione e di legalità, rispetto ai quali deve essere invece concentrata l’attenzione del collegio sindacale delle società per azioni.

Fonte: ilsole24ore del 10 febbraio 2010, p. 29