REDDITI DI LAVORO AUTONOMO

SPESE RELATIVE AGLI IMMOBILI – DISCIPLINA DALL’1.1.2010 di DEOTTO 

In capo agli esercenti arti e professioni, la possibilità di dedurre ammortamenti e canoni di leasing degli immobili strumentali riguarda esclusivamente gli acquisti effettuati e i contratti stipulati nel triennio 2007 – 2009. Tale circostanza comporta alcune conseguenze anche con riferimento al trattamento delle spese di manutenzione, relative ai medesimi immobili, sostenute dall’1.1.2010. Ad avviso dell’Autore, qualora le spese rivestano natura non incrementativa, risultano comunque deducibili nel limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili risultante all’inizio del periodo d’imposta, con la deducibilità dell’eventuale eccedenza in quo­te costanti nei cinque periodi d’imposta successivi (art. 54 co. 2 del TUIR). Invece, per le spese di natura incrementativa sostenute a partire dall’1.1.2010, occorrerebbe distinguere tra: – quelle relative ad immobili acquistati nel triennio 2007-2009: continuano a essere portate a incremento del costo del bene e conseguentemente ammortizzate; – quelle relative ad immobili acquistati dal 15.6.90 fino al 31.12.2006 oppure a partire dall’1.1.2010: sarebbero deducibili per cassa. Alle spese incrementative sostenute dall’1.1.2010, con riferimento agli immobili di cui al secondo punto, l’Autore non considera quindi applicabili le precisazioni rese dall’Agenzia delle Entrate nella circ. 18.6.2008 n. 47, § 3.1, e nella ris. 8.4.2009 n. 99. In particolare, ad avviso dell’Amministrazione finanziaria, per i beni acquistati fino al 31.12.2006 (nulla è chiarito riguardo agli acquisti intervenuti dall’1.1.2010), resterebbe comunque applicabile la disciplina dettata dal previgente art. 54 co. 2 del TUIR, in base al quale "le spese relative all’ammodernamento, alla ristrutturazione e alla manutenzione straordinaria di immobili utilizzati nell’esercizio di arti e professioni sono deducibili in quote costanti nel periodo di imposta in cui sono sostenute e nei quattro successivi". Atteso che si tratta comunque di oneri relativi a immobili per i quali non sono deducibili quote di ammortamento, in tale ipotesi potrebbero però risultare applicabili i chiarimenti forniti dalla circ. Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 12.5.2008 n. 1/IR (§ 3). Secondo tale documento, alle spese in esame dovrebbe essere esteso il trattamento fiscale previsto per le spese di natura non incrementativa. Si tratta infatti di oneri di natura oggettivamente incrementativa, ma che non possono essere portati a incremento del costo del bene in quanto quest’ultimo non è fiscalmente riconosciuto.

Fonte: ilsole24ore del 26 gennaio 2010, p. 30