LIMITE DI COMPENSAZIONE DEI CREDITI IVA

OBBLIGATORIETA’ DEL VISTO DI CONFORMITA’ DEI PROFESSIONISTI DI GAIANI

Da lunedì 18.1.2010 troveranno applicazione le nuove disposizioni sulle compensazioni IVA contenute nel DL 78/2009. Relativamente alle compensazioni "orizzontali" del credito IVA, l’art. 10 del citato DL ha disposto che a decorrere dall’1.1.2010: – se l’importo annuo destinato alla compensazione supera i 10.000,00 euro, l’utilizzo è consentito dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale (a tal fine, i contribuenti interessati alla compensazione possono presentare tale dichiarazionein forma autonoma dal Modello UNICO. Per coloro che invieranno il modello già nel mese di febbraio, dunque, la prima compensazione eccedente i 10.000,00 euro potrà essere effettuata il 16.3.2010); – se l’importo annuo da utilizzare in compensazione è superiore a 15.000,00 euro, la dichiarazione deve ottenere da un professionista abilitato l’apposizione del visto di conformità di cui all’art. 35 del DLgs. 241/97, oppure, per le società sottoposte alla disciplina dell’art. 2409-bis c.c., deve essere sottoscritta dai soggetti titolari del controllo contabile, con attestazione dell’esecuzione delle verifiche previste per il visto. In sintesi, la compensazione IVA del 18.1.2010 può effettuarsi senza formalità soltanto per le compensazioni di crediti IVA fino a 10.000,00 euro, mentre per importi superiori, il termine slitta al 16.3.2010 a patto che in febbraio sia stata presentata la dichiarazione, la quale dovrà anche avere il visto se l’importo supera i 15.000,00 euro. Si ricorda che, per le compensazioni che superano il limite di 10.000,00 euro, l’F24 deve essere trasmesso esclusivamente utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Fisconline o Entratel), direttamente o attraverso un intermediario. Non dovrebbero essere interessati dalle nuove modalità, ma sarebbe opportuna una conferma ufficiale, i crediti IVA emersi nella dichiarazione per il 2008 e ancora non utilizzati in compensazione, né "portati" all’interno delle liquidazioni del 2009.

Fonte: ilsole24ore del 15 gennaio 2010 p. 31