LIMITE DI COMPENSAZIONE DEI CREDITI IVA

Novità del DL 78/2009 convertito DI MORINA

Dal 1° gennaio 2010 sono entrate in vigore le novità contenute nell’art. 10 del DL 78/2009 relative alle compensazioni IVA. Il maggior rigore introdotto dal citato articolo riguarda soltanto la compensazione "orizzontale" del credito IVA allorquando l’impresa o il professionista intenda utilizzarlo per non pagare altri tributi. In particolare, è stato disposto che: – se l’importo annuo destinato alla compensazione supera i 10.000,00 euro, l’utilizzo è consentito dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale (la prima compensazione sarà possibile il 16.3.2010, tenuto conto che la dichiarazione IVA non potrà essere presentata prima di febbraio); – se l’importo annuo da utilizzare in compensazione è superiore a 15.000,00 euro, la dichiarazione deve essere sottoposta al visto di conformità; – la trasmissione delle deleghe di versamento deve avvenire esclusivamente utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Le formalità della preventiva presentazione della dichiarazione e del visto di conformità non riguardano la procedura della compensazione verticale (IVA da IVA), né le compensazioni che hanno per oggetto un importo annuo non superiore a 10.000,00 euro. Per chiarire alcuni dubbi sui comportamenti che i contribuenti dovranno tenere in vista delle prossime scadenze del 18.1.2010 (il giorno 16 cade di sabato) e del 16.2.2010, si attendono chiarimenti da parte dell’Agenzia.

Fonte: ilsole24ore del 7 gennaio 2010, pp. 19 – 23