ACCERTAMENTO INDUTTIVO

Eccessiva sproporzione tra vendite e acquisti fatturati – Legittimità dell’accertamento (Cass. 23.6.2009 n. 14735) DI ALBERICI

Con la sentenza in oggetto, la Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso dell’Amministrazione finanziaria contro la decisione dei giudici di primo grado, ha ritenuto valido l’accertamento induttivo dell’IVA, pur in presenza di una contabilità formalmente regolare, effettuato nei confronti del contribuente che abbia posto in essere un ingente volume di acquisti a fronte di un ridottissimo volume di vendite. La differenza macroscopica tra i quantitativi di merce, rispettivamente, acquistata e venduta rappresenterebbe, infatti, un indizio connotato dai requisiti della gravità, precisione e concordanza dell’evasione d’imposta, conseguente all’omessa fatturazione, che legittima l’esperimento dell’accertamento in oggetto. Nel caso di specie, inoltre, sono state denunciate percentuali di sfrido molto maggiori rispetto a quelle accertate dai verificatori in sede di ispezione.

Fonte: italiaoggi del 26 giugno 2009, p. 38