REGISTRO IMPRESE

Deposito degli atti di cessione di quote di srl – Semplificazione degli adempimenti – Novità del DL 112/2008 convertito – Obbligo di autentica da parte del notaio (Trib. Vicenza 17.4.2009) DI DE CESARI

L’art. 36 co. 1-bis del DL 112/2008, inserito in sede di conversione in legge, ha affiancato una nuova procedura per il trasferimento delle quote di srl a quella prevista dall’art. 2470 co. 2 c.c. Tale atto, infatti, può anche essere: – "sottoscritto digitalmente" nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione dei documenti informatici; – depositato presso il Registro delle Imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale a cura di un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 31 co. 2-quater della L. 340/2000 (si tratta, in particolare, dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili). A giudizio del Tribunale di Vicenza, di tale norma occorrerebbe fornire un’interpretazione restrittiva, in base alla quale le deroghe all’art. 2470 co. 2 c.c. riguarderebbero solo gli obblighi di deposito al Registro delle Imprese. Nessuna deroga interverrebbe, invece, sulla previsione normativa che richiede l’autentica notarile. Salvo ulteriore intervento legislativo, quindi, sarebbe iscrivibile il solo atto con firma digitale autenticata dal notaio. Ciò in quanto: – l’art. 2470 co. 2 c.c. continua a richiedere per l’iscrizione nel Registro delle Imprese l’autenticazione della firma di tutte le parti dell’atto di trasferimento di quote da parte dei notai; – la firma digitale cui farebbe riferimento la nuova disposizione sarebbe quella di cui all’art. 25 del DLgs. 7.3.2005 n. 82 (c.d. "codice dell’amministrazione digitale"), vale a dire la firma digitale autenticata che comporta il controllo notarile di legalità, e non la firma digitale di cui ai precedenti artt. 21 e 24, che si presume riconducibile al titolare salvo prova contraria, non ritenendosi la locuzione "sottoscritto digitalmente" equivalente a "sottoscritto digitalmente con firma non autenticata"; – se il legislatore avesse voluto sottrarre la procedura semplificata all’autentica notarile della firma digitale avrebbe dovuto prevedere la formula "in deroga all’art. 2470, co. 2 c.c.".

Fonte: ilsole24ore del 24 aprile 2009, p. 35