SRL – CONTROLLO LEGALE DEI CONTI

Nomina obbligatoria del collegio sindacale nelle srl – Decadenza dell’obbligo – Decorrenza della cessazione del collegio sindacale (Documento del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili del 15.4.2009) DI CAVALLUZZO – MONTINARI

Ai sensi dell’art. 2477 co. 3 c.c., la nomina del collegio sindacale nelle srl è obbligatoria anche nel caso in cui, per due esercizi consecutivi, siano superati due dei limiti stabiliti dall’art. 2435-bis c.c. ai fini della redazione del bilancio in forma abbreviata (limiti recentemente elevati dal DLgs. 3.11.2008 n. 173, ma con effetti a partire dai bilanci relativi ad esercizi chiusi al 31.12.2009). Di contro, l’obbligo cessa quando, per due esercizi consecutivi, due dei predetti limiti non risultano superati. Non è chiaro, peraltro, se, in quest’ultima occasione (ed in assenza di clausole statutarie che, comunque, richiedano la nomina del collegio sindacale), la cessazione del collegio sindacale presenti efficacia immediata (al momento dell’approvazione del bilancio del secondo esercizio consecutivo in cui non sono superati i limiti di legge) o se, invece, sia necessario attendere la scadenza naturale (triennale) del mandato. Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili propende per la soluzione che vede il collegio sindacale in carica fino alla scadenza naturale del mandato. Soluzione non condivisa dagli Autori in commento che osservano come nelle srl – diversamente da quanto accade nelle spa, dove la presenza del collegio sindacale è sempre obbligatoria – sia prevista un’ulteriore causa di decadenza legata al venir meno dell’obbligo legale di nomina.

Fonte: ilsole24ore del 17 aprile 2009, p. 34