ANTIRICICLAGGIO

Fattispecie di riciclaggio – "Provenienza" da delitto non colposo di denaro, beni o altre utilità DI CERQUA

L’art. 648-bis c.p. punisce con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 1.032,00 a 15.493,00 euro chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa. Oggetto materiale del reato possono essere, quindi, denaro, beni o altre utilità. Essi, inoltre, devono essere "provenienti" da un qualsiasi delitto, purché non colposo. In ordine alla effettiva individuazione dei c.d. "delitti presupposto" della fattispecie di riciclaggio sussistono talune incertezze. Secondo una prima ricostruzione, l’espressione utilizzata dal legislatore sarebbe così ampia da comprendere non solo i delitti funzionalmente orientati alla creazione di capitali illeciti (ad esempio, corruzione e appropriazione indebita), ma anche i delitti privi di tali caratteristiche, come le fattispecie penali tributarie. Secondo una differente ricostruzione, invece, le fattispecie penali tributarie sarebbero idonee a costituire "delitto presupposto" del riciclaggio soltanto quando determinano effettivamente un afflusso di denaro (attraverso, ad esempio, indebiti rimborsi o corrispettivi per l’emissione di fatture per operazioni inesistenti), ma non quando garantiscono semplicemente un "risparmio" d’imposta.

Fonte: ilsole24ore del 1 aprile 2009, p. 35