RITENUTE ALLA FONTE – ACCERTAMENTO

Scomputo delle ritenute subite – Mancanza della certificazione rilasciata dal sostituto – Dichiarazione sostitutiva di atto notorio – Ammissibilità (ris. Agenzia Entrate 19.3.2009 n. 68) DI MORINA 

Lo scomputo delle ritenute subite può avvenire anche se il contribuente/sostituito non è in grado di esibire la certificazione prevista dall’art. 4 del DPR 322/98, a condizione che egli sia in grado di dimostrare l’avvenuta effettuazione della ritenuta mediante documentazione alternativa. In particolare, l’Agenzia delle Entrate specifica che il contribuente, in sede di contraddittorio ai sensi dell’art. 36-ter del DPR 600/73, può produrre congiuntamente la fattura emessa nei confronti del sostituto e la documentazione bancaria comprovante che l’importo è stato incassato al netto della ritenuta. Secondo l’Ufficio, è però necessario che il contribuente alleghi una dichiarazione sostitutiva di notorietà ove egli dichiari, sotto la propria responsabilità, che la documentazione attestante il pagamento si riferisce ad una determinata fattura regolarmente contabilizzata.

Fonte: ilsole24ore del 20 marzo 2009, p. 34