IVA PER CASSA

IVA per cassa – Ambito soggettivo – Volume d’affari non superiore a 200.000 euro DI CRISCIONE – PORTALE

Il 17.3.2009, il Consiglio UE ha autorizzato l’esigibilità differita dell’IVA prevista dall’art. 7 del DL 185/2008 (conv. L. 2/2009). È ora in fase di approvazione il DM che stabilisce il volume d’affari che i soggetti passivi, in qualità di cedenti/prestatori, devono possedere per usufruire dell’agevolazione. Esso è stato fissato nella misura di 200.000,00 euro, sicché l’IVA esposta in fattura può essere versata una volta ottenuto il pagamento del corrispettivo a condizione che il cedente/prestatore, che abbia indicato, nel documento emesso, di volersi avvalere di tale beneficio, non abbia un volume d’affari superiore alla suddetta soglia. L’imposta deve essere, in ogni caso, versata entro un anno dall’effettuazione dell’operazione imponibile, salvo il caso in cui il cessionario/committente, prima di avere pagato il corrispettivo, sia sottoposto ad una procedura concorsuale o esecutiva. Si ricorda, inoltre, che l’esigibilità differita in esame presuppone che il cessionario/committente sia un soggetto passivo, mentre restano escluse dall’agevolazione sia le operazioni poste in essere da soggetti che si avvalgono di regimi speciali di applicazione dell’IVA, sia quelle effettuate nei confronti di cessionari/committenti che applicano il "reverse charge".

Fonte: ilsole24ore del 20 marzo 2009, p. 33