ACCERTAMENTO – DICHIARAZIONI

Rettificabilità delle dichiarazioni a favore del contribuente – Presentazione dell’istanza di rimborso – Termini (ris. Agenzia Entrate 2.12.2008 n. 459) DI FERRANTI

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 2.12.2008 n. 459, ha affermato che la disposizione di cui all’art. 2 co. 8-bis del DPR 322/98, secondo cui il contribuente può presentare una dichiarazione integrativa a favore entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, non osta alla proposizione dell’ordinaria istanza di rimborso ex art. 38 del DPR 602/73. Nonostante l’Agenzia delle Entrate abbia fatto propria tale impostazione, rimangono aperte alcune problematiche in tema di dichiarazioni rettificative. Infatti: – è dubbio se la dichiarazione integrativa a favore del contribuente debba necessariamente avvenire entro il periodo di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, oppure se sia possibile eseguirla entro il più ampio termine quadriennale previsto dall’art. 2 co. 8 del DPR 322/98; – nel caso in cui il contribuente abbia inviato una dichiarazione integrativa, non è chiaro se i termini di decadenza dal potere di accertamento decorrano dal momento di presentazione della dichiarazione integrativa stessa, oppure dalla data di presentazione della dichiarazione originaria. Per ciò che concerne l’IRAP, l’Autore rileva come i contribuenti che, pur ritenendo di non essere soggetti passivi del tributo, hanno inviato il Modello UNICO 2008 compilando anche il quadro IQ, possono integrare la dichiarazione ai sensi dell’art. 2 co. 8-bis del DPR 322/98 presentandone una "a zero".

Fonte: ilsole24ore del 16 marzo 2009, p. 5