ANTIRICICLAGGIO – OBBLIGO DI SEGNALAZIONE PER I PROFESSIONISTI

Mancata segnalazione di un’operazione sospetta – Sanzionabilità nei novanta giorni dall’accertamento dell’infrazione (Cass. n. 3043/2009) DI SANTACROCE – VOLO

Ai sensi dell’art. 14 della L. 689/81, la violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente. Se non è avvenuta la contestazione immediata, gli estremi della violazione debbono essere notificati entro il termine di novanta giorni dall’accertamento. Intervenendo in materia di omessa segnalazione di operazione sospetta di riciclaggio, la Corte di Cassazione ha precisato che il "dies a quo" del termine in questione non va individuato nel momento della conoscenza dei fatti da parte dell’autorità alla quale è stato trasmesso il rapporto, ma in quello in cui la stessa autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell’esistenza della violazione segnalata ovvero in quello in cui il tempo decorso, pur tenendo conto della complessità della fattispecie, non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di acquisizioni e valutazioni. La soluzione desta perplessità in quanto determina maggiore flessibilità in capo all’autorità che deve irrogare la sanzione, limitando, di fatto, la tutela dell’operatore.

Fonte: ilsole24ore del 11 febbraio 2009, p. 22