ACCERTAMENTO PRESUNTIVO

Incongruenze tra i costi e i ricavi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche dell’attività svolta – Legittimità dell’accertamento (Cass. 19.1.2009 n. 1136) DI PARENTE

L’avviso di accertamento è legittimo qualora i ricavi dichiarati dal contribuente "accertato" siano scarsamente attendibili. In particolare, la Corte di Cassazione rileva che: – ove l’Ufficio motivi sufficientemente l’accertamento, specificando gli indici di inattendibilità dei dati relativi ai ricavi e dimostrando la loro astratta idoneità a rappresentare una capacità contributiva non dichiarata, la rettifica può ritenersi legittima; – non è necessario che la rettifica sia preceduta dal riscontro analitico della congruenza e della verosomiglianza dei singoli cespiti di reddito dichiarati dal contribuente.

Fonte: ilsole24ore del 9 febbraio 2009, p. 4