ACCERTAMENTO – REDDITOMETRO

Incongruità del reddito per due o più periodi d’imposta – Consecutività dei periodi d’imposta – Esclusione (Cass. n. 237/2009) DI STRAZZULLA 

L’art. 38 del DPR 600/73 stabilisce che l’accertamento basato sul c.d. "redditometro" può essere effettuato se il reddito dichiarato dal contribuente si discosta di un quarto da quello determinato sulla base dei "coefficienti redditometrici" per almeno due periodi d’imposta. Secondo la Corte di Cassazione, ai fini della legittimità dell’accertamento, i due periodi d’imposta non devono necessariamente essere consecutivi. Quanto sostenuto dai giudici contrasta con l’interpretazione ministeriale, secondo cui i periodi d’imposta "non congrui" con la quantificazione reddituale di cui all’art. 38 del DPR 600/73 devono essere consecutivi (circolare dell’Agenzia delle Entrate 9.8.2007 n. 49). Sul punto, la Cassazione ribadisce che i documenti di prassi (circolari, risoluzioni) non possono avere valenza vincolante nè nei confronti del giudice nè nei confronti del contribuente.

Fonte: ilsole24ore del 19 gennaio 2009, p. 4