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Spese di rappresentanza – Nuovi criteri di deducibilità – Bozza di Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze – Effetti ai fini IVA DI RICCA

Il DM attuativo della disciplina delle spese di rappresentanza, approvato in data 12.11.2008 e ora in attesa di registrazione presso la Corte dei Conti e di conseguente pubblicazione in G.U., esplica effetto anche ai fini IVA. Infatti, ai sensi dell’art. 19-bis1 lett. h) del DPR 633/72, non è ammessa in detrazione l’imposta relativa alle spese di rappresentanza, come definite ai fini delle imposte sul reddito, tranne quelle sostenute per l’acquisto di beni di costo unitario non superiore a euro 25,82. Pertanto, la nozione di spesa di rappresentanza recata dal citato DM si estende direttamente e automaticamente ai fini IVA, con il risultato che: – gli acquisti di beni e servizi che vengono qualificati come spese di rappresentanza non attribuiscono il diritto alla detrazione dell’IVA, anche nell’ipotesi in cui siano indeducibili dal reddito d’impresa (ad esempio, in quanto viene superato il plafond di deducibilità); – per gli acquisti di beni e servizi che non vengono qualificati come spese di rappresentanza, si applicano le regole generali secondo le quali l’IVA è ammessa in detrazione se detti acquisti sono inerenti, vale a dire se presentano un nesso con l’attività generatrice di operazioni imponibili ed equiparate.

Fonte: italiaoggi del 14 novembre 2008, p. 49