TRIBUTI LOCALI – ICI

Utilizzazione dell’immobile per attività sportiva – Irrilevanza ai fini dell’esenzione (Cass. 17.10.2008 n. 25376) DI ALBERICI

Deve scontare l’ICI la società di capitali proprietaria di campi sportivi, anche se sono costruiti su terreni di proprietà del Comune. Con questa sentenza la Corte di Cassazione ha ristretto l’ambito applicativo dell’art. 7 del DLgs. 504/92, relativo alle tipologie di immobili esentati dal pagamento dell’imposta, affermando che l’agevolazione non spetta alle società di capitali (nello specifico, una Srl), che per la loro stessa natura non possono non avere scopi economici, anche se svolgono attività assistenziali, culturali, ricreative, sportive o didattiche. L’esenzione dall’ICI, infatti, spetta a condizione che gli immobili vengano utilizzati direttamente dall’ente possessore e che siano destinati esclusivamente ad attività non produttive di reddito. Condizione, quest’ultima, carente, per la natura stessa della società di capitali.

Fonte: italiaoggi del 5 novembre 2008, p. 40