IMPOSTE DIRETTE – ONERI DETRAIBILI

Spese sanitarie – Acquisto di c.d. "parafarmaci" – Inapplicabilità della detrazione (ris. Agenzia Entrate 22.10.2008 n. 396) DI MORINA

Con la risoluzione 22.10.2008 n. 396, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità di beneficiare della deduzione o della detrazione d’imposta, ai sensi degli artt. 10 co. 1 lett. b) e 15 co. 1 lett. c) del TUIR, in relazione all’acquisto, dietro prescrizione medica, di prodotti quali integratori alimentari, prodotti fitoterapici, colliri e pomate, per i quali è riportata sugli scontrini fiscali la dicitura "parafarmaco". In relazione agli integratori alimentari, la spesa per il loro acquisito non consente la fruizione dei predetti benefici fiscali, in quanto, anche se somministrati per cure dirette ad ottimizzare gli apporti nutrizionali e a migliorare le condizioni fisiologiche, non si considerano medicinali (risoluzione Agenzia delle Entrate 20.6.2008 n. 256). Per quanto concerne i medicinali fitoterapici, si precisa che gli stessi: – sono ufficialmente approvati dall’AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco), che ne autorizza l’immissione in commercio dopo averne verificato la qualità, l’efficacia e la sicurezza; – possono essere venduti esclusivamente nelle farmacie, alcuni dietro presentazione di ricetta medica, mentre altri senza obbligo di prescrizione o come medicinali da banco. Gli altri prodotti a base di erbe non hanno l’autorizzazione all’immissione in commercio e, anche se talora esplicano una qualche attività farmacologica, non possono essere definiti medicinali. Nel caso di specie, i prodotti acquistati dal contribuente non vengono qualificati come medicinali, ma come "parafarmaci". Pertanto, in relazione alla spesa sostenuta per il loro acquisto, il contribuente non può beneficiare della deduzione, di cui all’art. 10 co. 1 lett. b) del TUIR, o della detrazione d’imposta, di cui all’art. 15 co. 1 lett. c) del TUIR.

Fonte: ilsole24ore del 23 ottobre 2008, p. 34