IVA – DETRAZIONE

Spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande – Eliminazione del regime di indetraibilità – Intestazione della fattura – Novità del DL 112/2008 convertito (circ. Assonime 21.10.2008 n. 55) DI SANTACROCE

Con la circolare in esame, Assonime ha illustrato la nuova disciplina fiscale delle spese alberghiere e di ristorazione, a seguito delle novità introdotte dal DL 112/2008 (conv. L. 133/2008). Con particolare riferimento al regime IVA, si afferma che la detrazione può essere esercitata per tutti i servizi di mensa, sia quando gli stessi sono resi dal datore di lavoro nei locali dell’impresa (mensa interna) o in locali adibiti a mensa (mensa esterna), sia quando gli stessi sono resi attraverso, per esempio, i servizi sostitutivi (es. ticket restaurant). A quest’ultimo riguardo, si fa presente che, prima dell’1.9.2008, i datori di lavoro non potevano detrarre l’imposta relativa alle somministrazioni di alimenti e bevande fatturate dalla società emittente i buoni pasto; la detrazione, infatti, spettava solo a quest’ultima, nel rapporto con l’esercente l’attività di ristorazione. In merito alle spese di vitto e alloggio sostenute dal dipendente in trasferta, l’Associazione è dell’avviso che l’impresa non possa detrarre l’imposta ove la fattura sia intestata al dipendente, anche se quest’ultimo ne abbia anticipato la spesa. La detrazione presuppone, infatti, l’intestazione del documento all’impresa, in qualità di committente del servizio, mentre l’indicazione in fattura del dipendente che abbia fruito della prestazione, ancorché richiesta dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 53/2008, non è condizione vincolante per l’esercizio della detrazione, essendo utile solo a provare l’inerenza della spesa.

Fonte: ilsole24ore del 22 ottobre 2008, p. 33