PROCEDURE CONCORSUALI – FALLIMENTO

Liquidazione di immobili – Modalità di vendita – Perizia di stima – Integrazione da parte del curatore – Ammissibilità (Circ. Trib. Milano 7.10.2008) DI FELICIONI

In seguito alle modifiche apportate dal DLgs. 12.9.2007 n. 169, la vendita di beni nelle forme previste dal c.p.c. continua ed essere l’unica possibile nei fallimenti dichiarati prima del 16.7.2006; nelle procedure aperte successivamente, invece, essa rappresenta solo un’alternativa rispetto alla vendita effettuata dal curatore mediante procedura competitiva. La sezione fallimentare del Tribunale di Milano, con una circolare del 7.10.2008, fornisce indicazioni operative a cui i curatori sono invitati ad attenersi quando oggetto della vendita, nelle forme previste dal c.p.c., sia un bene immobile; indicazioni dalle quali, peraltro, non sarebbe possibile prescindere anche in caso di vendita con procedura competitiva. Ciò premesso, la circolare sottolinea come il curatore sia tenuto a controllare che il contenuto della perizia risponda alle previsioni dell’art. 173-bis disp. att. c.p.c. Qualora la perizia non dovesse essere completa degli elementi ivi richiesti occorre conferire al perito l’incarico per la sua integrazione. E’ fatto salvo il caso in cui il curatore stesso sia in grado di fornire direttamente le informazioni con dichiarazione di attestazione da allegare alla perizia e da pubblicare, unitamente ad essa, sul sito Internet (si pensi, ad esempio, all’ipotesi di conoscenza dello stato di possesso dell’immobile ovvero, nel caso di immobile occupato da terzi, della data di cessazione del titolo opponibile). Il curatore, inoltre, deve depositare in cancelleria, unitamente alla richiesta di pronuncia dell’ordinanza di vendita, copia completa della perizia, con le eventuali integrazioni, ed una bozza dell’ordinanza di vendita.

Fonte: italiaoggi del 21 ottobre 2008, p. 51