IVA – CONTRIBUENTI MINIMI

Spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande – Deducibilità integrale – Risposte dell’Agenzia delle Entrate DI PORTALE

L’Agenzia delle Entrate, nel corso di un incontro con esperti della stampa specializzata, ha ribadito che i limiti di deducibilità per le spese alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande (pari al 75% del loro ammontare), previsti dall’art. 83 co. da 28-bis a 28-quinquies del DL 25.6.2008 n. 112, conv. L. 6.8.2008 n. 133, non si applicano ai soggetti che fruiscono del regime dei contribuenti minimi (art. 1 co. 96-117 della L. 244/2007). Tali soggetti deducono le spese di vitto e alloggio integralmente dal reddito soggetto ad imposta sostitutiva, se inerenti all’attività svolta. Infatti, nel regime dei minimi non trovano applicazione le norme del TUIR che dispongono, in relazione a determinate spese (come le spese per prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti o bevande o le spese di rappresentanza), limiti di deducibilità (cfr. circolare dell’Agenzia delle Entrate 28.1.2008 n. 7, § 5.1, quesito b).

Fonte: ilsole24ore del 8 ottobre 2008, p. 35