CREDITO PER IMPOSTE PAGATE ALL’ESTERO

Imposte pagate da un consorzio – Detraibilità pro quota per le imprese consorziate (ris. Agenzia Entrate 3.10.2008 n. 368) DI TOSONI

La ris. Agenzia delle Entrate 3.10.2008 n. 368 fornisce importanti chiarimenti in merito all’interpretazione dell’art. 165 del TUIR, concernente i crediti d’imposta per i redditi prodotti all’estero. In particolare, la risoluzione prende in esame il caso di un consorzio che cura la realizzazione di un contratto di appalto avente ad oggetto la realizzazione di un’opera situata all’estero e paga, nello Stato estero, le imposte per il reddito ivi prodotto. Nel nostro ordinamento il consorzio è considerato un soggetto passivo d’imposta ai sensi dell’art. 73 co. 2 del TUIR, pur avendo un reddito tendenzialmente nullo dal momento che i ricavi vengono ribaltati sulle società consorziate. Il consorzio, pertanto, non ha l’opportunità di detrarre in Italia le imposte pagate nello Stato estero. A tale proposito l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione in oggetto, chiarisce che il consorzio ha uno scopo mutualistico e agisce come mandatario (seppure senza rappresentanza) delle imprese consorziate e che, pertanto, gli effetti economici e reddittuali dell’attività posta in essere in esecuzione dei contratti di appalto dallo stesso conclusi "si producono direttamente ed esclusivamente in capo alle consorziate". Poiché, ai sensi dell’art. 165 co. 1 del TUIR, il presupposto fondamentale per il riconoscimento dei crediti d’imposta per i redditi prodotti all’estero è il concorso di questi ultimi alla formazione del reddito complessivo del soggetto residente, in capo al quale gli stessi sono sottoposti a tassazione nel nostro Paese, l’Agenzia delle Entrate ritiene corretto sostenere che tale credito d’imposta spetti alle imprese consorziate in proporzione alla loro quota di partecipazione agli utili.

Fonte: ilsole24ore del 4 ottobre 2008, p. 30