UNICO 2008 – INTEGRAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

Termine del 30.9.2008 – Integrazione della dichiarazione nei novanta giorni DI MORINA

Ai sensi dell’art. 2 co. 8-bis del DPR 322/98, le dichiarazioni dei redditi "possono essere integrate per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l’indicazione di un maggior reddito, o comunque di un maggior debito d’imposta o di un minor credito", purché l’integrazione avvenga non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo successivo. Qualora non si ravvisi ipotesi di errore o omissione, bensì il contribuente intenda riformulare scelte già operate nella dichiarazione originaria (es. deduzione della plusvalenza realizzata ex art. 86 del TUIR in non più di cinque quote costanti), è fatta salva la possibilità di rettificare la dichiarazioni entro il termine di novanta giorni dalla scadenza del termine legale (ris. Agenzia delle Entrate 14.10.2002 n. 325). La dichiarazione rettificativa sostituisce, in tal modo, la dichiarazione originaria. In ogni caso, è fatta salva l’applicazione della sanzione amministrativa per la tardiva presentazione della dichiarazione, prevista dall’art. 1 co. 1 del DLgs. 471/97.

Fonte: ilsole24ore del 3 ottobre 2008, p. 34