MODELLO UNICO 2008 SOCIETA’ DI CAPITALI

Principali novità (circ. Assonime 23.9.2008 n. 53) DI GAIANI

Assonime analizza le principali novità del Modello UNICO 2008 SC. L’art. 1 co. 5 primo periodo del DPR 22.7.98 n. 322, come sostituito dall’art. 1 co. 94 della L. 244/2007 (Finanziaria 2008), stabilisce che la dichiarazione delle società e degli enti soggetti all’IRES, sottoposti al controllo contabile ai sensi del codice civile o di leggi speciali, è sottoscritta anche "dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione" (novità che dovrebbe implicare l’estensione dell’obbligo di sottoscrizione della dichiarazione in capo a tutti i componenti del collegio sindacale incaricato di svolgere anche il controllo contabile). Il comma 5 primo periodo dell’art. 9 del DLgs. 471/97 (come modificato dall’art. 1 co. 92 della L. 244/2007, Finanziaria 2008) stabilisce, inoltre, che nei confronti dei soggetti tenuti alla sottoscrizione delle dichiarazioni dei redditi e dell’IRAP i quali nella relazione di revisione omettono, ricorrendone i presupposti, di esprimere i giudizi di cui all’art. 2409-ter co. 3 c.c., si applica una sanzione pari al 30% del compenso contrattuale relativo all’attività di redazione della relazione di revisione e, comunque, non superiore rispetto all’imposta effettivamente accertata in capo al contribuente. Solo in relazione a quest’ultima disposizione normativa, il legislatore della Finanziaria 2008 ha avuto cura di precisarne la decorrenza: a partire dal bilancio dell’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2007 (art. 1 co. 93 della L. 244/2007). La circolare Assonime 30.9.2008 n. 53 ritiene che anche la modifica apportata all’art. 1 co. 5 primo periodo del DPR 322/98 abbia la medesima decorrenza e sia dunque applicabile soltanto a partire dal Modello UNICO 2009. La sottoscrizione del Modello UNICO 2008, quindi, deve essere ancora operata: – dal solo presidente del collegio sindacale, ove tale organo abbia il controllo contabile ovvero – dal solo rappresentante della società di revisione (o dal revisore unico). L’art. 83 del TUIR, così come modificato dall’art. 1 co. 58 lett. a) della L. 244/2007 (Finanziaria 2008), dispone che, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, il reddito imponibile è determinato, anche in deroga alle disposizioni del TUIR, in base ai criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dagli IAS/IFRS. Ai sensi dell’art. 1 co. 61 della L. 244/2007, la disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007. Tuttavia, per i periodi d’imposta precedenti, sono fatti salvi gli effetti sulla determinazione dell’imposta prodotti dai comportamenti adottati sulla base della corretta applicazione dei principi contabili internazionali. Pertanto, secondo Assonime, la disposizione dovrebbe essere già applicabile per l’esercizio 2007 (Modello UNICO 2008). Assonime auspica che questa tesi venga ratificata dal decreto di attuazione di prossima emanazione.

Fonte: ilsole24ore del 24 settembre 2008 p. 37