ADESIONE AI PROCESSI VERBALI DI CONSTATAZIONE

Riflessi penali DI NISCO

La disciplina dell’adesione ai processi verbali di constatazione deve essere coordinata con quella prevista per i reati tributari di cui al DLgs. 74/2000. Per ciò che concerne la maggior parte delle fattispecie criminose, ai fini della sussistenza del reato occorre, oltre al dolo specifico, il superamento delle c.d. "soglie di punibilità": di conseguenza, qualora i rilievi mossi in sede di stesura del processo verbale siano tali da comportare il superamento delle suddette soglie, il processo penale ben può avere inizio, a nulla rilevando l’intervenuta adesione. Ciò premesso, occorre evidenziare che il procedimento penale scaturisce, nella maggior parte dei casi, da una denuncia presentata dai verificatori, che può essere inoltrata all’atto della redazione sia del processo verbale sia dell’avviso di accertamento. In particolare, secondo la circolare del Comando Generale della Guardia di Finanza 14.4.2000 n. 114000 (§ 3.2), l’accertamento dei reati va effettuato "senza ritardo": in base a ciò, spesso la denucia viene inoltrata prima della conclusione della verifica. Per contro, i funzionari dell’Agenzia delle Entrate, in base alle istruzioni fornite con la C.M. 4.8.2000 n. 154 (§ 7), sono propensi a proporre la denuncia al termine delle verifiche fiscali, talvolta all’atto dell’emanazione dell’avviso di accertamento. Dalle considerazioni effettuate consegue che, qualora dai controlli emergessero circostanze tali da integrare gli estremi di una fattispecie criminosa, il contribuente, specie se la verifica è stata effettuata dall’Agenzia delle Entrate, avrebbe interesse, al termine del controllo, ad instaurare il contraddittorio finalizzato all’accertamento con adesione, posto che, in tal modo, la pretesa fiscale potrebbe essere ridotta, in sede di concordato, al di sotto della soglia penalmente rilevante. In quest’ultima ipotesi, l’adesione ai processi verbali non sarebbe quindi conveniente.

Fonte: italiaoggi del 24 settembre 2008, p 40