NORMATIVA PAESI ESTERI

San Marino – Norme antiriciclaggio DI FISICARO

La Repubblica di San Marino non è stata inclusa nella white list dei Paesi extracomunitari che applicano obblighi equivalenti a quelli dei Paesi UE nella lotta contro il riciclaggio. Tuttavia, la Repubblica può pretendere di essere compresa fra i Paesi cosiddetti "equivalenti", nei quali gli intermediari possono adottare la verifica semplificata, in quanto con la L. 17.6.2008 n. 92 è stata data attuazione alle disposizioni contenute nella terza Direttiva n. 2005/60/UE. Le novità più rilevanti che sono state introdotte riguardano: – l’istituzione, presso la Banca centrale, dell’Agenzia di informazione finanziaria (in Italia è la Uif) con compiti di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo; – gli obblighi di verifica della clientela da parte di intermediari finanziari, operatori non finanziari e professionisti; – la registrazione e la conservazione dei dati raccolti e acquisiti; – l’approccio basato sul rischio che impone di commisurare le verifiche al tipo di clientela e delle prestazioni; – le misure di controllo rafforzate per le situazioni di grave rischio; – il divieto di conti anonimi, intestazioni fittizie e operatività con banche di comodo; – la limitazione dell’uso del contante e dei titoli al portatore quando il valore dell’operazione, anche frazionata, è complessivamente superiore a 15.000 euro. La legge si dovrà coordinare con il segreto bancario, la cui violazione è sanzionata penalmente. La Repubblica di San Marino, dunque, si è uniformata al panorama europeo sotto il profilo della trasparenza del sistema finanziario al fine di adeguarsi alle convenzioni sulla prevenzione e sul contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.

Fonte: ilsole24ore del 12 settembre 2008, p. 32