ADESIONE AI PROCESSI VERBALI DI CONSTATAZIONE

Modalità di effettuazione della comunicazione d’adesione (Provv. Agenzia Entrate 10.9.2008) DI DEOTTO 

L’art. 5-bis del DLgs. 218/97 (inerente l’adesione del contribuente ai processi verbali di constatazione) prevede che: – l’adesione del contribuente deve intervenire entro i 30 giorni successivi alla data di notifica del verbale mediante comunicazione all’Ufficio e alla Guardia di Finanza; – entro i 60 giorni successivi alla comunicazione, l’Ufficio deve notificare l’atto di definizione dell’accertamento parziale. In data 10.9.2008, è stato pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate il provvedimento direttoriale di approvazione del modello di comunicazione dell’adesione del contribuente. Le istruzioni per la compilazione del modello precisano, tra l’altro, che: – in caso di redditi prodotti in forma associata, la comunicazione dell’adesione va effettuata dal legale rappresentante della società. Pertanto, i singoli soci non possono chiedere di definire autonomamente la propria posizione sulla base del processo verbale (quanto esposto vale anche per le società di capitali che hanno esercitato l’opzione per la trasparenza); – il pagamento dell’unica o della prima rata deve avvenire entro venti giorni dalla notifica dell’atto di definizione dell’accertamento parziale; – in caso di mancato pagamento, le somme risultanti dalla definizione vengono iscritte a ruolo a titolo definitivo ai sensi dell’art. 14 del DPR 602/73; – la comunicazione può avvenire, alternativamente, mediante consegna diretta o spedizione a mezzo posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

Fonte: ilsole24ore del 11 settembre 2008, p. 29