SOCIETA’ QUOTATE

Collegio sindacale – Profili di incompatibilità – Ambito applicativo – Delibera CONSOB (circ. Assonime 27.6.2008 n. 42) DI CAVALLUZZO – MONTINARI 

La circolare Assonime 27.6.2008 n. 42 si sofferma sulla disciplina relativa al limite degli incarichi dei componenti degli organi di controllo delle quotate, come modificata dalla recente delibera Consob 18.6.2008 n. 16515. L’ambito di applicazione della nuova disciplina, disegnato dall’art. 148-bis del DLgs. 58/98, riguarda i componenti di organi di controllo di: – società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri Paesi della UE; – emittenti con azioni "diffuse" tra il pubblico o anche solo con altri strumenti finanziari "diffusi" (ad esempio, obbligazioni). La lettera della norma esclude, quindi, dall’applicazione i componenti degli organi di controllo di società che abbiano esclusivamente obbligazioni "quotate", ma include i componenti di organi di controllo di società che abbiano esclusivamente obbligazioni "diffuse" tra il pubblico. Asimmetria che non appare giustificabile. La circolare osserva, inoltre, come il componente dell’organo di controllo sia da intendere quale componente effettivo del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza o del comitato di gestione. Una equiparazione che non tiene conto delle peculiarità dei nuovi modelli di amministrazione e controllo (dualistico e monistico), rispetto ai quali sarebbe auspicabile addivenire ad un regime diversificato.

Fonte: ilsole24ore del 1 luglio 2008, p. 30