IVA – ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE
Misure di contrasto alle frodi in materia di IVA – Reverse charge – Installazione e manutenzione di impianti idraulico-sanitari ed antincendio e cessioni di beni con posa in opera e appalti per l’esecuzione di opere complesse (ris. Agenzia Entrate 16.6.2008 n. 245 e n. 246) DI PORTALE
L’Agenzia delle Entrate, con le ris. 16.6.2008 n. 245 e 246, interviene nuovamente in merito all’applicazione del regime del reverse charge. L’art. 17 co. 6 lett. a) del DPR 633/72 ha esteso il regime dell’inversione contabile a talune prestazioni di servizi rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono attività di costruzione o ristrutturazione di immobili. La circ. 29.12.2006 n. 37 ha precisato che sia l’appaltatore che il subappaltatore devono operare in un settore di attività riconducibile alla sezione F (costruzioni) della tabella di classificazione delle attività economiche ATECOFIN 2004 (ora sezione F della tabella ATECO 2007). La medesima circolare ha inoltre specificato che il contratto per l’erogazione delle prestazioni di servizi edili cui si applica il reverse charge può avere la struttura dell’appalto oppure della prestazione d’opera, mentre non può consistere nella fornitura di beni con posa in opera. La ris. Agenzia Entrate 16.6.2008 n. 245 chiarisce che il meccanismo del reverse charge può essere applicato solo nel caso di prestazioni relative a beni immobili e che l’applicazione di tale meccanismo non può essere estesa alle prestazioni che riguardano navi o piattaforme galleggianti, dal momento che in tal caso l’attività non è riconducibile al settore edile. La risoluzione in argomento precisa, inoltre, che i subappalti relativi a estintori, manichette e maschere possono fruire del reverse charge solo nel caso in cui tali oggetti facciano parte di un complesso installato su un immobile e la manutenzione riguardi l’intero complesso. Con la ris. 16.6.2008 n. 246, l’Agenzia delle Entrate chiarisce, invece, che non è applicabile il reverse charge sull’attività di posa in opera dei materiali prodotti, poichè tale prestazione riveste natura accessoria, anche nel caso in cui la posa in opera sia effettuata da terzi su contratto di appalto o di subappalto. Il reverse charge sarà applicabile solo nel caso in cui la prestazione vada oltre la posa in opera, rientrando tra le prestazioni relative al settore edile e siano presenti tutti i requisiti richiesti dall’art. 17 del DPR 633/72 per l’applicazione di tale meccanismo.
Fonte: ilsole24ore del 17 giugno 2008, p. 31