IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE RIORGANIZZAZIONI

Affrancamento dei maggiori valori attribuiti in bilancio alle immobilizzazioni – Codice tributo 1126 – Effetti della mancata pubblicazione del decreto attuativo DI DE STEFANI

La mancata pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dell’Economia previsto dall’art. 1 co. 47 della L. 244/2007 sospende l’operatività del codice tributo 1126 utile al versamento dell’imposta sostitutiva per il riallineamento dei maggiori valori iscritti a seguito di operazioni straordinarie effettuate fino al 31.12.2007. La norma prevede che l’imposta sostitutiva per l’affrancamento dei maggiori valori attribuiti in bilancio alle immobilizzazioni materiali e immateriali a seguito di fusioni, scissioni e conferimenti d’azienda debba essere versata in tre rate annuali, la prima delle quali pari al 30%, la seconda al 40% e la terza al 30%; sulla seconda e sulla terza rata sono dovuti gli interessi nella misura del 2,5%. Tuttavia, come chiarito dalla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 10.6.2008 n. 237, "nelle more dell’emanazione del previsto decreto attuativo", l’operatività del codice tributo rimane sospesa. Il decreto attuativo dovrà contenere, inoltre, gli effetti dell’opzione, l’accertamento dell’imposta e il coordinamento con le disposizioni relative all’affrancamento gratuito nelle operazioni di aggregazione aziendale previsto dalla L. 296/2006 per il 2007 e il 2008.

Fonte: ilsole24ore del 17 giugno 2008, p. 29