IRES – DETERMINAZIONE DEL REDDITO COMPLESSIVO

Società non operative – Determinazione della base imponibile minima IRAP – Inclusione del valore delle partecipazioni (ris. Agenzia Entrate 20.5.2008 n. 206) DI GIORGETTI

Le partecipazioni non possono essere escluse dalla base di calcolo per la determinazione della base imponibile minima IRAP delle società non operative, anche qualora i dividendi non rientrino, in via ordinaria, nella base imponibile IRAP della società (nel caso di specie, una holding industriale). Infatti, l’art. 30 co. 3-bis della L. 724/94 prevede uno specifico criterio di determinazione del valore minimo della produzione IRAP comunque indipendente da quello analitico previsto dal DLgs. 446/97. In altri termini, ogniqualvolta si è in presenza di uno specifico criterio di determinazione ordinaria della base imponibile, lo stesso non può assumere rilevanza nella determinazione del valore della produzione minimo IRAP, considerato che il calcolo di detto valore è basato su regole indipendenti rispetto a quelle utilizzate per la determinazione ordinaria del valore della produzione. Peraltro, Assonime (circolare 25.7.2007 n. 43) aveva precisato che la base imponibile minima IRAP avrebbe dovuto essere ridotta di un ammontare pari a quello ottenuto applicando il coefficiente dell’1,5% alle partecipazioni societarie in misura pari al 100% dei dividendi percepiti nel corso del periodo d’imposta oggetto di dichiarazione (posizione invece disattesa dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione in commento).

Fonte: ilsole24ore del 21 maggio 2008, p. 33