IRES – SPESE RELATIVE A PIU’ ESERCIZI

Spese di rappresentanza – Nuovi criteri di deducibilità (DM 30.4.2008) DI CEPPELLINI – LUGANO 

Secondo quanto emerge dalla bozza del DM attuativo dell’art. 108 co. 2 del TUIR, le spese di rappresentanza sono deducibili: – nei limiti del 2% dei ricavi e proventi della gestione caratteristica dell’impresa; – in ogni caso, non oltre l’importo massimo di 200.000,00 euro. L’art. 108 citato stabilisce che con il DM attuativo dovevano essere precisati i limiti di deducibilità delle spese di rappresentanza anche in funzione "dell’attività caratteristica dell’impresa e dell’attività internazionale dell’impresa". Nonostante ciò, i predetti limiti di deducibilità operano per tutte le imprese, indipendentemente dalle dimensioni delle stesse, determinando, così, una penalizzazione per le imprese che svolgono l’attività a livello internazionale. Rispetto alle spese di rappresentanza la cui deducibilità è limitata, sono integralmente deducibili: – le spese di pubblicità e propaganda: sono tali le spese di viaggio, vitto e alloggio per ospitare clienti, anche potenziali, in occasione di mostre, fiere o visite a stabilimenti; – le spese per omaggi, qualora il valore dei beni non superi i 50,00 euro.

Fonte: ilsole24ore del 20 maggio 2008, p. 33