IRES – ALTRI ACCANTONAMENTI

Accantonamenti per oneri diversi da quelli espressamente previsti – Trattamento ai fini IRES e IRAP (ris. Agenzia Entrate 19.5.2008 n. 204) DI GAIANI

Con la risoluzione in commento, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che in assenza di operazioni a premio da parte della società venditrice, gli accantonamenti stanziati dalla medesima a fronte degli oneri derivanti dal rilascio di punti o buoni sconto sono indeducibili ai sensi dell’art. 107 co. 4 del TUIR. Pertanto, nell’esercizio in cui la società venditrice effettua l’accantonamento, lo stesso sarà soggetto di variazione in aumento in dichiarazione dei redditi. La società potrà dedurre l’onere soltanto quando concederà effettivamente lo sconto, rilevando una corrispondente variazione in diminuzione in UNICO. Ai fini IRAP, le modifiche apportate alla disciplina dalla L. 244/2007 escludono la deducibilità degli accantonamenti per rischi ed oneri indicati nelle voci B12 e B13 del Conto Economico, in quanto aventi natura di poste estimative. Come chiarito dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate 19.2.2008 n. 12, tali costi possono assumere rilevanza ai fini della determinazione della base imponibile IRAP solo al momento dell’effettivo sostenimento e sempre che siano riconducibili ad altre voci di Conto Economico rilevanti.

Fonte. ilsole24ore del 20 maggio 2008, p. 33